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Pacem in terris (Giovanni XXIII - 1963) / Capitolo II   versione testuale

II - RAPPORTI TRA GLI ESSERI UMANI E I POTERI PUBBLICI
ALL’INTERNO DELLE SINGOLE COMUNITÀ POLITICHE
 

Necessità dell’autorità e sua origine divina
 
26. La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un’autorità che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del bene comune in grado sufficiente.
 
Tale autorità, come insegna san Paolo, deriva da Dio: "Non vi è infatti autorità se non da Dio" (Rm 13,1-6). Il quale testo dell’Apostolo viene commentato nei seguenti termini da san Giovanni Crisostomo: "Che dici? Forse ogni singolo governante è costituito da Dio? No, non dico questo: qui non si tratta infatti di singoli governanti, ma del governare in se stesso. Ora il fatto che esista l’autorità e che vi sia chi comanda e chi obbedisce, non proviene dal caso, ma da una disposizione della Provvidenza divina" (In Epist. ad Rom., c. 13, vv. 1-2, homil XXIII). Iddio, infatti, ha creato gli esseri umani sociali per natura; e poiché non vi può essere "società che si sostenga, se non c’è chi sovrasti gli altri, muovendo ognuno con efficacia ed unità di mezzi verso un fine comune, ne segue che alla convivenza civile è indispensabile l’autorità che regga; la quale, non altrimenti che la società, è da natura, e perciò stesso viene da Dio" (Enc. Immortale Dei di Leone XIII).
 
27. L’autorità non è una forza incontrollata: è invece la facoltà di comandare secondo ragione. Trae quindi la virtù di obbligare dall’ordine morale: il quale si fonda in Dio, che ne è il primo principio e l’ultimo fine. "Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini che mostra l’uomo come persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e di diritti inviolabili, radice e termine della sua vita sociale, abbraccia anche lo Stato come società necessaria, rivestita dall’autorità, senza la quale non potrebbe né esistere, né vivere... E poiché quell’ordine assoluto, alla luce della sana ragione, e segnatamente della fede cristiana, non può avere altra origine che in un Dio personale, nostro Creatore, ne consegue che la dignità dell’autorità politica è la dignità della sua partecipazione all’autorità di Dio" (cf. Radiomessaggio natalizio, di Pio XII, 1944).
 
28. L’autorità che si fonda solo o principalmente sulla minaccia o sul timore di pene o sulla promessa e attrattiva di premi, non muove efficacemente gli esseri umani all’attuazione del bene comune; e se anche, per ipotesi, li movesse, ciò non sarebbe conforme alla loro dignità di persone, e cioè di esseri ragionevoli e liberi. L’autorità è, soprattutto, una forza morale; deve, quindi, in primo luogo, fare appello alla coscienza, al dovere cioè che ognuno ha di portare volonterosamente il suo contributo al bene di tutti. Sennonché gli esseri umani sono tutti uguali per dignità naturale: nessuno di esso può obbligare gli altri interiormente. Soltanto Dio lo può, perché egli solo vede e giudica gli atteggiamenti che si assumono nel segreto del proprio spirito.
 
29. L’autorità umana pertanto può obbligare moralmente soltanto se è in rapporto intrinseco con l’autorità di Dio, ed è una partecipazione di essa (cf. enc. Diuturnum illud di Leone XIII).
 
In tal modo è pure salvaguardata la dignità personale dei cittadini, giacché la loro obbedienza ai poteri pubblici non è sudditanza di uomo a uomo, ma nel suo vero significato è un atto di omaggio a Dio creatore e provvido, il quale ha disposto che i rapporti della convivenza siano regolati secondo un ordine da lui stesso stabilito; e rendendo omaggio a Dio, non ci si umilia, ma ci si eleva e ci si nobilita, giacché servire Deo regnare est. (cf. ivi, p. 278; e enc. Immortale Dei, di Leone XIII).
 
30. L’autorità, come si è detto, è postulata dall’ordine morale e deriva da Dio. Qualora pertanto le sue leggi o autorizzazioni siano in contrasto con quell’ordine, e quindi in contrasto con la volontà di Dio, esse non hanno forza di obbligare la coscienza, poiché "bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini"; (At 5,29) in tal caso, anzi, l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso. "La legge umana in tanto è tale in quanto è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge eterna. Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua; in tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza" (Summa Theol., I-II, q. 93, a. 3 ad 2).
 
31. Tuttavia per il fatto che l’autorità deriva da Dio, non ne segue che gli esseri umani non abbiano la libertà di scegliere le persone investite del compito di esercitarla; come pure di determinare le strutture di poteri pubblici, e gli àmbiti entro cui e i metodi secondo i quali l’autorità va esercitata. Per cui la dottrina sopra esposta è pienamente conciliabile con ogni sorta di regimi genuinamente democratici (cf. enc. Diuturnum illud di Leone XIII).
 
L’attuazione del bene comune: ragione d’essere dei poteri pubblici
 
32. Tutti gli esseri umani e tutti i corpi intermedi sono tenuti a portare il loro specifico contributo all’attuazione del bene comune. Ciò comporta che perseguano i propri interessi in armonia con le sue esigenze; e adducano, allo stesso scopo, gli apporti - in beni e servizi - che le legittime autorità stabiliscono, secondo criteri di giustizia, nella debita forma e nell’ambito della propria competenza; e cioè con atti formalmente perfetti e i cui contenuti siano moralmente buoni o, almeno, ordinabili al bene.
 
Però l’attuazione del bene comune costituisce la stessa ragione di essere dei poteri pubblici; i quali sono tenuti ad attuarlo nel riconoscimento e nel rispetto dei suoi elementi essenziali e secondo contenuti postulati dalle situazioni storiche (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).
 
Aspetti fondamentali del bene comune
 
33. Vanno certamente considerati come elementi del bene comune le caratteristiche etniche che contraddistinguono i vari gruppi umani (cf. enc. Summi Pontificatus di Pio XII). Però quei valori e quelle caratteristiche non esauriscono il contenuto del bene comune. Il quale nei suoi aspetti essenziali e più profondi non può essere concepito in termini dottrinali e meno ancora determinato nei suoi contenuti storici che avendo riguardo all’uomo, essendo esso un oggetto essenzialmente correlativo alla natura umana (cf. enc. Mit brennender Sorge di Pio XI).
 
34. In secondo luogo quello comune è un bene a cui hanno diritto di partecipare tutti i membri di una comunità politica, anche se in grado diverso a seconda dei loro compiti, meriti e condizioni. I poteri pubblici quindi sono tenuti a promuoverlo a vantaggio di tutti senza preferenza per alcuni cittadini o per alcuni gruppi di essi, come insegna il nostro predecessore Leone XIII. "Né in veruna guisa si deve far sì che la civile autorità serva all’interesse di uno o di pochi, essendo essa invece stabilita a vantaggio di tutti" (Enc. Immortale Dei di Leone XIII: Acta Leonis). Però ragioni di giustizia e di equità possono talvolta esigere che i poteri pubblici abbiano speciali riguardi per le membra più deboli del corpo sociale, trovandosi esse in condizioni di inferiorità nel far vedere i loro diritti e nel perseguire i loro legittimi interessi (cf. enc. Rerum novarum di Leone XIII).
 
35. Ma qui dobbiamo richiamare l’attenzione sul fatto che il bene comune ha attinenza a tutto l’uomo: tanto ai bisogni del suo corpo che alle esigenze del suo spirito. Per cui i poteri pubblici si devono adoperare ad attuarlo nei modi e nei gradi che ad essi convengono; in maniera tale però da promuovere simultaneamente, nel riconoscimento e nel rispetto della gerarchia dei valori, tanto la prosperità materiale che i beni spirituali (cf. enc. Summi pontificatus di Pio XII).
 
I principi sono indicati in perfetta armonia con quanto abbiamo esposto nella Mater et magistra: "il bene comune consiste nell’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona" (Enc. Mater et magistra di Giovanni XXIII).
 
Ma gli esseri umani, composti di corpo e di anima immortale, non esauriscono la loro esistenza né conseguono la loro perfetta felicità nell’ambito del tempo. Per cui il bene comune va attuato in modo non solo da non porre ostacoli, ma da servire altresì al raggiungimento del loro fine ultraterreno ed eterno (cf. enc. Quadragesimo anno di Pio XI).
 
Compiti dei poteri pubblici e diritti e doveri della persona
 
36. Nell’epoca moderna l’attuazione del bene comune trova la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri della persona. Per cui i compiti precipui dei poteri pubblici consistono, soprattutto, nel riconoscere, rispettare, comporre, tutelare e promuovere quei diritti; e nel contribuire, di conseguenza, a rendere più facile l’adempimento dei rispettivi doveri. "Tutelare l’intangibile campo dei diritti della persona umana e renderle agevole il compito dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere" (cf. Radiomessaggio di Pentecoste).
 
Per cui ogni atto dei poteri pubblici, che sia od implichi un misconoscimento o una violazione di quei diritti, è un atto contrastante con la stessa loro ragione di essere e rimane per ciò stesso destituito d’ogni valore giuridico (cf. enc Mit brennender Sorge di Pio XI).
 
Armonica composizione ed efficace tutela dei diritti e doveri della persona
 
37. È quindi compito fondamentale dei poteri pubblici disciplinare e comporre armonicamente i rapporti tra gli esseri umani in maniera che l’esercizio dei diritti negli uni non costituisca un ostacolo o una minaccia per l’esercizio degli stessi diritti negli altri, e si accompagni all’adempimento dei rispettivi doveri; ed è ancora compito loro tutelare efficacemente o ripristinare l’esercizio di tali diritti (cf. enc. Divini Redemptoris di Pio XI).
 
Dovere di promuovere i diritti della persona
 
38. È inoltre un’esigenza del bene comune che i poteri pubblici contribuiscano positivamente alla creazione di un ambiente umano nel quale a tutti i membri del corpo sociale sia reso possibile e facilitato l’effettivo esercizio degli accennati diritti, come pure l’adempimento dei rispettivi doveri. Infatti l’esperienza attesta che qualora manchi una appropriata azione dei poteri pubblici, gli squilibri economici, sociali e culturali tra gli esseri umani tendono, soprattutto nell’epoca nostra, ad accentuarsi; di conseguenza i fondamentali diritti della persona rischiano di rimanere privi di contenuto; e viene compromesso l’adempimento dei rispettivi doveri.
 
39. È perciò indispensabile che i poteri pubblici si adoperino perché allo sviluppo economico si adegui il progresso sociale; e quindi perché siano sviluppati, in proporzione dell’efficienza dei sistemi produttivi, i servizi essenziali, quali: la viabilità, i trasporti, le comunicazioni, l’acqua potabile, l’abitazione, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, condizioni idonee per la vita religiosa, i mezzi ricreativi. E devono anche provvedere a che si dia vita a sistemi assicurativi in maniera che, al verificarsi di eventi negativi o di eventi che comportino maggiori responsabilità familiari, ad ogni essere umano non vengano meno i mezzi necessari ad un tenore di vita dignitoso; come pure affinché a quanti sono in grado di lavorare sia offerta una occupazione rispondente alle loro capacità; la rimunerazione del lavoro sia determinata secondo criteri di giustizia e di equità; ai lavoratori, nei complessi produttivi, sia acconsentito svolgere le proprie attività in attitudine di responsabilità; sia facilitata la istituzione dei corpi intermedi che rendono più articolata e più feconda la vita sociale; sia resa accessibile a tutti, nei modi e gradi opportuni, la partecipazione ai beni della cultura.
 
Equilibrio fra le due forme di intervento dei poteri pubblici
 
40. Il bene comune esige che i poteri pubblici, nei confronti dei diritti della persona, svolgano una duplice azione: l’una diretta a comporre e tutelare quei diritti, l’altra a promuoverli. In materia però va posta la più vigilante attenzione perché le due azioni siano saggiamente contemperate. Si deve quindi evitare che, attraverso la preferenza data alla tutela dei diritti di alcuni individui o gruppi sociali, si creino posizioni di privilegio; e si deve pure evitare che, nell’intento di promuovere gli accennati diritti, si arrivi all’assurdo risultato di ridurre eccessivamente o renderne impossibile il genuino esercizio. "Dev’essere sempre riaffermato il principio che la presenza dello Stato in campo economico non va attuata per ridurre sempre più la sfera di libertà della iniziativa personale dei singoli cittadini, ma per garantire a quella sfera la maggiore ampiezza possibile, nell’effettiva tutela, per tutti e per ciascuno, dei diritti essenziali della persona" (Enc. Mater et magistra di Giovanni XXIII).
 
Allo stesso principio devono ispirarsi i poteri pubblici nello svolgimento della loro multiforme azione diretta a promuovere l’esercizio di diritti e a renderne meno arduo l’adempimento di doveri in tutti i settori della vita sociale.
 
Struttura e funzionamento dei poteri pubblici
 
41. Non si può stabilire, una volta per sempre, qual è la struttura migliore secondo cui devono organizzarsi i poteri pubblici, come pure il modo più idoneo secondo il quale devono svolgere le loro specifiche funzioni, e cioè la funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria.
 
Giacché la struttura e il funzionamento dei poteri pubblici non possono non essere in relazione con le situazioni storiche delle rispettive comunità politiche: situazioni che variano nello spazio e mutano nel tempo. Però riteniamo rispondente ad esigenze insite nella stessa natura degli uomini l’organizzazione giuridico-politica della comunità umana, fondata su una conveniente divisione dei poteri in corrispondenza alle tre specifiche funzioni dell’autorità pubblica. In essa infatti la sfera di competenza e il funzionamento dei poteri pubblici sono definiti in termini giuridici; e in termini giuridici sono pure disciplinati i rapporti fra semplici cittadini e funzionari. Ciò costituisce un elemento di garanzia a favore dei cittadini nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri.
 
42. Però affinché l’accennata organizzazione giuridica-politica delle comunità umane arrechi i vantaggi che le sono propri, è indispensabile che i poteri pubblici si adeguino nei metodi e nei mezzi alla natura e complessità dei problemi che sono chiamati a risolvere nell’ambiente in cui operano; ed è pure indispensabile che ognuno di essi svolga la propria funzione in modo pertinente. Ciò comporta che il potere legislativo si muova nell’ambito dell’ordine morale e della norma costituzionale, e interpreti obiettivamente le esigenze del bene comune nell’incessante evolversi delle situazioni; che il potere esecutivo applichi le leggi con saggezza nella piena conoscenza delle medesime e in una valutazione serena dei casi concreti; che il potere giudiziario amministri la giustizia con umana imparzialità, inflessibile di fronte alle pressioni di qualsivoglia interesse di parte, e comporta pure che i singoli cittadini e i corpi intermedi, nell’esercizio dei loro doveri, godano di una tutela giuridica efficace tanto nei loro vicendevoli rapporti che nei confronti dei funzionari pubblici (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).
 
Ordinamento giuridico e coscienza morale
 
43. Un ordinamento giuridico in armonia con l’ordine morale e rispondente al grado di maturità della comunità politica, di cui è espressione, costituisce, non v’è dubbio, un elemento fondamentale per l’attuazione del bene comune.
 
Però la vita sociale, nei nostri tempi, è così varia, complessa e dinamica, che gli ordinamenti giuridici, anche se elaborati con competenza consumata e lungimirante avvedutezza, sono sempre inadeguati.
 
Inoltre i rapporti fra i singoli esseri umani; fra i singoli esseri umani e i corpi intermedi da una parte, e i poteri pubblici dall’altra; come pure i rapporti fra gli stessi poteri pubblici nell’interno della compagine statale, presentano zone spesso così delicate e nevralgiche, che non sono suscettibili di essere disciplinate con quadri giuridici ben definiti. Per cui le persone investite di autorità per essere, nello stesso tempo, fedeli agli ordinamenti giuridici esistenti, considerati nei loro elementi e nella loro ispirazione di fondo, e aperti alle istanze che salgono dalla vita sociale; come pure per adeguare gli ordinamenti giuridici all’evolversi delle situazioni e risolvere, nel modo migliore, i sempre nuovi problemi, devono avere idee chiare sulla natura e sull’ampiezza dei loro compiti; e devono essere persone di grande equilibrio e di spiccata dirittura morale, fornite di intuito pratico, per interpretare con rapidità e obiettivamente i casi concreti, e di volontà decisa e vigorosa per agire con tempestività ed efficacia.
 
La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica
 
44. È un’esigenza della loro dignità di persone che gli esseri umani prendano parte attiva alla vita pubblica, anche se le forme con cui vi partecipano sono necessariamente legate al grado di maturità umana raggiunto dalla comunità politica di cui sono membri e in cui operano.
 
Attraverso la partecipazione alla vita pubblica si aprono agli esseri umani nuovi e vasti campi di bene, mentre i frequenti contatti fra cittadini e funzionari pubblici rendono a questi meno arduo cogliere le esigenze obiettive del bene comune; e l’avvicendarsi dei titolari nei poteri pubblici impedisce il loro logorio e assicura il loro rinnovarsi in rispondenza dell’evolversi sociale.
 
Segni dei tempi
 
45. Nell’organizzazione giuridica delle comunità politiche nell’epoca moderna, si riscontra anzitutto la carta dei diritti fondamentali degli esseri umani: carta che viene, non di rado, inserita nelle costituzioni o che forma parte integrante di esse.
 
In secondo luogo si tende pure a fissare in termini giuridici, per mezzo della compilazione di un documento denominato costituzione, le vie attraverso le quali si formano i poteri pubblici; come pure i loro reciproci rapporti, le sfere di loro competenza, i modi o metodi secondo cui sono tenuti a procedere nel porre in essere i loro atti.
 
Si stabiliscono, quindi, in termini di diritti e di doveri i rapporti tra i cittadini e i poteri pubblici; e si ascrive ai poteri pubblici il compito preminente di riconoscere, rispettare, comporre armonicamente, tutelare e promuovere i diritti e i doveri dei cittadini.
 
Certo non può essere accettata come vera la posizione dottrinale di quanti erigono la volontà degli esseri umani, presi individualmente o comunque raggruppati, a fonte prima ed unica donde scaturiscono diritti e doveri, donde promana tanto l’obbligatorietà delle costituzioni che l’autorità dei poteri pubblici (cf. epist. apost. Annum ingressi di Leone XIII).
 
46. Però le tendenze, di cui si è fatto cenno, sono pure un segno indubbio che gli esseri umani, nell’epoca moderna, hanno acquistato una coscienza più viva della propria dignità: coscienza che, mentre li sospinge a prendere parte attiva alla vita pubblica, esige pure che i diritti della persona - diritti inalienabili e inviolabili - siano riaffermati negli ordinamenti giuridici positivi; ed esige inoltre che i poteri pubblici siano formati con procedimenti stabiliti da norme costituzionali, ed esercitino le loro specifiche funzioni nell’ambito di quadri giuridici.

Introduzione - Capitolo I - Capitolo III
 
Giovedì 27 Febbraio 2014